Sintesi per punti

Le norme della D.O.C.G. Chianti Classico

LEGGE Decreto Ministeriale 5 agosto 1996
Decreto 10 giugno 2010
DENOMINAZIONE Chianti Classico Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ZONA DELIMITATA Invariata dal 1932 a oggi (DM 31.7.1932)
NATURA DEL TERRENO Terreni collinari con altitudine massima 700 metri s.l.m.: substrati arenacei, calcareo-marnosi, scisti argillosi, sabbie e ciottolami
VITIGNI Sangiovese da 80% fino a 100% della superficie iscritta all’Albo Vigneti; vitigni complementari a bacca rossa idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino al 20%
SESTI DI IMPIANTO Tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino
FORME DI ALLEVAMENTO Vietata quella sul tetto orizzontale tipo tendone
DENSITA’ MINIMI CEPPI A ETTARO Per i nuovi impianti (a partire dal 1997) la densità minima a ettaro deve essere di 4.400 ceppi
INIZIO PRODUZIONE DEI VIGNETI A partire dal 4° anno dall’impianto. A partire dal 3° anno con produzione ridotta a 30 ql/ha
PRODUZIONE MASSIMA DI UVA 75 quintali a ettaro, 3 chilogrammi a ceppo
LIMITI DI PRODUZIONE Se si supera la produzione ammessa del 20%, tutta la produzione viene declassata; entro questo limite l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. In annate particolari, la Regione può, con proprio decreto, abbassare il limite massimo di produzione ammesso dal disciplinare
CONTROLLI PRODUZIONE Previsti in campo e in cantina prima e durante la raccolta
PRATICHE COLTURALI Vietata qualsiasi pratica di forzatura; consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso
TECNICHE DI RACCOLTA Cernita delle uve
RESA MASSIMA DI UVA IN VINO Non deve essere superiore al 70%; qualora superi il 70%, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale tutta la produzione viene declassata a vino da tavola
GRADAZIONE ALCOLICA Gradazione alcolica complessiva minima all’atto dell’immissione al consumo: 12°, per la Riserva 12,5°
PRATICHE ENOLOGICHE Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del “governo all’uso toscano”
CARATTERISTICHE CHIMICHE Zuccheri riduttori massimo: 4 g/l
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore: 23 g/l
VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
CERTIFICAZIONE Per aver diritto alla D.O.C.G. Chianti Classico ogni partita di vino, oltre a provenire dai vigneti iscritti all’albo, deve superare positivamente un esame chimico-fisico e un esame organolettico
IMBOTTIGLIAMENTO Il vino D.O.C.G. può essere immesso al consumo solo in recipienti fino a un massimo di 6 litri, portanti un contrassegno di Stato come sigillo di chiusura, che attesta l’avvenuta certificazione