| LEGGE | Decreto Ministeriale 5 agosto 1996 Decreto 16 maggio 2002 |
| DENOMINAZIONE | Chianti Classico Denominazione di Origine Controllata e Garantita |
| ZONA DELIMITATA | Invariata dal 1932 a oggi (DM 31.7.1932) |
| NATURA DEL TERRENO |
Terreni collinari con altitudine massima 700 metri s.l.m.: substrati arenacei, calcareo-marnosi, scisti argillosi, sabbie e ciottolami |
| VITIGNI | Sangiovese da 80% fino a 100% della superficie iscritta all’Albo Vigneti; vitigni complementari a bacca rossa raccomandati o autorizzati dalla Regione Toscana fino al 20% |
| SESTI DI IMPIANTO | Tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino |
| FORME DI ALLEVAMENTO | Vietata quella sul tetto orizzontale tipo tendone |
| DENSITA' MINIMA CEPPI A ETTARO | Per i nuovi impianti (a partire dal 1997) la densità minima a ettaro deve essere di 3.350 ceppi |
| INIZIO PRODUZIONE DEI VIGNETI | A partire dal 4° anno dall'impianto |
| PRODUZIONE MASSIMA DI UVA | 75 quintali a ettaro, 3 chilogrammi a ceppo |
| LIMITI DI PRODUZIONE | Se si supera la produzione ammessa del 20%, tutta la produzione viene declassata; entro questo limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. In annate particolari, la Regione può, con proprio decreto, abbassare il limite massimo di produzione ammesso dal disciplinare |
| CONTROLLI PRODUZIONE | Previsti in campo e in cantina prima e durante la raccolta |
| PRATICHE COLTURALI | Vietata qualsiasi pratica di forzatura; consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso |
| TECNICHE DI RACCOLTA | Cernita delle uve |
| RESA MASSIMA DI UVA IN VINO | Non deve essere superiore al 70%; qualora superi il 70%, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale tutta la produzione viene declassata a vino da tavola |
| GRADAZIONE ALCOLICA | Gradazione alcolica complessiva minima all'atto dell'immissione al consumo: 12°, per la Riserva 12,5° |
| PRATICHE ENOLOGICHE | Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso toscano" |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE | Zuccheri riduttori massimo: 4 g/l Acidità totale minima: 4,5 g/l Estratto secco netto minimo: 23 g/l |
| CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE | Limpidezza: limpido Colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento Odore: vinoso, con profumo di mammola e con pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento Sapore: armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico che si affina col tempo al morbido vellutato Il prodotto che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità |
| IMMISSIONE AL CONSUMO ANNATA | Dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia |
| IMMISSIONE AL CONSUMO RISERVA | Dopo minimo 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla vendemmia |
| VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO | Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione |
| CERTIFICAZIONE | Per aver diritto alla D.O.C.G. Chianti Classico ogni partita di vino, oltre a provenire dai vigneti iscritti all'albo, deve superare positivamente un esame chimico-fisico e un esame organolettico |
| IMBOTTIGLIAMENTO | Il vino D.O.C.G. può essere immesso al consumo solo in recipienti al di sotto dei 5 litri, portanti un contrassegno di Stato come sigillo di chiusura, che attesta l’avvenuta certificazione |