Sintesi per punti

Le norme della D.O.C.G. Chianti Classico

LEGGE  Decreto Ministeriale 5 agosto 1996
Decreto 16 maggio 2002
DENOMINAZIONE  Chianti Classico Denominazione di Origine Controllata e Garantita
ZONA DELIMITATA  Invariata dal 1932 a oggi (DM 31.7.1932)
NATURA DEL
TERRENO 
Terreni collinari con altitudine massima 700 metri s.l.m.: substrati arenacei, calcareo-marnosi, scisti argillosi, sabbie e ciottolami
VITIGNI  Sangiovese da 80% fino a 100% della superficie iscritta all’Albo Vigneti;
vitigni complementari a bacca rossa raccomandati o autorizzati dalla Regione Toscana fino al 20%
SESTI DI IMPIANTO  Tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino
FORME DI ALLEVAMENTO  Vietata quella sul tetto orizzontale tipo tendone
DENSITA' MINIMA CEPPI A ETTARO  Per i nuovi impianti (a partire dal 1997) la densità minima a ettaro deve essere di 3.350 ceppi
INIZIO PRODUZIONE DEI VIGNETI  A partire dal 4° anno dall'impianto
PRODUZIONE MASSIMA DI UVA  75 quintali a ettaro, 3 chilogrammi a ceppo
LIMITI DI PRODUZIONE  Se si supera la produzione ammessa del 20%, tutta la produzione viene declassata; entro questo limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. In annate particolari, la Regione può, con proprio decreto, abbassare il limite massimo di produzione ammesso dal disciplinare
CONTROLLI PRODUZIONE  Previsti in campo e in cantina prima e durante la raccolta
PRATICHE COLTURALI  Vietata qualsiasi pratica di forzatura;
consentita la pratica dell’irrigazione di soccorso
TECNICHE DI RACCOLTA  Cernita delle uve
RESA MASSIMA DI UVA IN VINO  Non deve essere superiore al 70%; qualora superi il 70%, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale tutta la produzione viene declassata a vino da tavola
GRADAZIONE ALCOLICA  Gradazione alcolica complessiva minima all'atto dell'immissione al consumo: 12°, per la Riserva 12,5°
PRATICHE ENOLOGICHE  Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso toscano"
CARATTERISTICHE CHIMICHE  Zuccheri riduttori massimo: 4 g/l
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto secco netto minimo: 23 g/l
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  Limpidezza: limpido
Colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento
Odore: vinoso, con profumo di mammola e con pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento
Sapore: armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico che si affina col tempo al morbido vellutato
Il prodotto che ha subito il "governo" presenta vivezza e rotondità
IMMISSIONE AL CONSUMO ANNATA  Dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia
IMMISSIONE AL CONSUMO RISERVA  Dopo minimo 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla vendemmia
VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO  Le operazioni di vinificazione, conservazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
CERTIFICAZIONE  Per aver diritto alla D.O.C.G. Chianti Classico ogni partita di vino, oltre a provenire dai vigneti iscritti all'albo, deve superare positivamente un esame chimico-fisico e un esame organolettico
IMBOTTIGLIAMENTO  Il vino D.O.C.G. può essere immesso al consumo solo in recipienti al di sotto dei 5 litri, portanti un contrassegno di Stato come sigillo di chiusura, che attesta l’avvenuta certificazione


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