Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico"
Articolo 1
La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" accompagnata dalla
specificazione "Classico" in seguito denominata "Chianti Classico" è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione
delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
* Sangiovese dall’80% fino al 100%
Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o
autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve di cui al successivo
articolo 3 nella misura massima del 20% della superficie iscritta all’Albo Vigneti.
Fino alla vendemmia del 2005 compresa, potranno concorrere alla produzione i seguenti vitigni:
Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca singolarmente o congiuntamente fino al 6%.
Articolo 3
La zona di produzione del vino "Chianti Classico" è la zona delimitata con decreto
interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art.3 del DPR
9 agosto 1967, dall'art.3 del DPR 2 luglio 1984 e dall'art.5 della Legge 164 del 10.2.1992, regolata
autonomamente ai sensi del menzionato art.5 della Legge 164/92.
Tale zona è così delimitata: "Incominciando dalla descrizione del confine della parte di
questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il
confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso
Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.
Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere
Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino
all'Ombrone (quota 298).
Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla
strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena.
Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta
fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una
linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo
risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo
Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di
Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue
la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare
nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il
torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine
della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo
tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo
fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente
lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada
S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella,
giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per
un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi
ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con
quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo
Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti
Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a
conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare
le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento
su tetto orizzontale, tipo tendone. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E’ tuttavia consentita
la pratica dell’irrigazione di soccorso.
Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo - unicamente i vigneti di
giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a
700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti
argillosi, da sabbie e ciottolami.
Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in
terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente
argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.
Per i nuovi impianti dei vigneti idonei alla produzione del vino "Chianti Classico", a partire
dall'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densità minima dei
ceppi ad ettaro deve essere di 3350 ceppi.
La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di q.li 75 e la resa media per ceppo non
può essere in alcun caso superiore a Kg.3.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo
da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire
dal quarto anno dall'impianto.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nel precedente art.3.
Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
- Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini - previa istruttoria della Regione Toscana, in cantine situate al di fuori
del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali
cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di
pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione
di "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi
rilasciate.
Le operazioni di conservazione, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione.
Tuttavia, tali operazioni anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle
Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - a cantine imbottigliatrici
di vino.
"Chianti Classico" da almeno cinque anni e preesistenti alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare, situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette
nell'ambito della Regione Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa
vigente, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso toscano".
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando
la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve
di cui all'art.4.
L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie
della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o
zucchero d'uva.
Il vino "Chianti Classico" può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre
dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo
solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per
almeno 3 mesi e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,5 per
cento.
Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
* limpidezza: limpido;
* colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;
* odore: vinoso, con profumo di mammola e con pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;
* sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 gr./l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico che si affina col tempo al morbido vellutato.
Il prodotto che ha subito il "governo" presenta vivacità e rotondità;
* titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%; per la "Riserva" 12,5%;
* acidità totale minima: 4,5 per mille.
* estratto secco netto minimo: 23 per mille.
Articolo 7
La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è contraddistinta
in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata
al presente disciplinare in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico.
Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato prevista dalla
normativa vigente.
I confezionatori hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio "Gallo Nero"
stampato e distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela vino Chianti Classico, sul collo della
bottiglia.
L’utilizzo del marchio "Gallo Nero" è curato direttamente dal Consorzio di tutela vino
Chianti Classico che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizione economiche e di
utilizzo riservate ai propri associati.
Nella designazione del vino Chianti Classico può essere utilizzata la menzione "vigna"
ai sensi del comma 3 dell'art.6 della Legge 10/2/1992 n.164, a condizione che sia seguita dal corrispondente
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia
nei registri e nei documenti di accompagnamento.
E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali
o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente
circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.
E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve
da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle vigne,
siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla Legge 10/2/1992 n.164, e relativi decreti
di applicazione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al
consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.
Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a
quelli utilizzati per questa.
Per i vini prodotti nel territorio di cui all'art.3, aventi diritto alla Docg Chianti accompagnata dalla
specificazione "Classico", il termine "Classico" segue obbligatoriamente la
denominazione d'origine Chianti anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla
dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art.16 della Legge 10/2/1992 n.164, e comunque entro e
non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare
al diritto alla specificazione "Classico". Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce
a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi
vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.
Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle
predette quantità all'Ispettorato Repressione Frodi, agli Enti territoriali competenti detentori
dell’Albo del Chianti Classico.
L'analisi chimico-fisica ed organolettica prevista dalla prima frase del comma 1 dell'art.13 della Legge
10/2/1992 n.164, per la quantità di Chianti Classico a cui si riferisce la rinuncia al termine
"Classico", si effettua alla produzione indipendentemente dall'esame organolettico prescritto per
le Docg nella fase dell'imbottigliamento previsto dalla seconda frase del medesimo comma, e in riferimento
ai requisiti previsti per il Chianti Classico.
Per le uve dei vigneti iscritti all'Albo del Chianti Classico e i relativi vini, sono ammesse le scelte
vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base ampelografica sia compatibile nel
rispetto delle norme vigenti.
Articolo 8
Per il vino "Chianti Classico" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti
di vetro.
Qualora il vino "Chianti Classico" sia confezionato in fiaschi, è vietata l'utilizzazione
di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche
dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.162, ed è inoltre
tassativamente vietato l'uso dei fiaschi usati.
Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "Chianti Classico", destinato alla vendita, devono
essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino
di pregio.
Per il confezionamento del vino "Chianti Classico" deve essere usato esclusivamente il tappo a
sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità
fino a litri 0,250.